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REGOLAMENTO
PER LA TUTELA ED IL BENESSERE
DEGLI ANIMALI
INDICE
Titolo I - I PRINCIPI
Art. 1 -
Profili Istituzionali
Art. 2 -
Valori etici e culturali
Art. 3 -
Competenze
Art. 4 -
Tutela degli animali
Titolo II - OGGETTO,
DEFINIZIONI, AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI
Art. 5 -
Oggetto del regolamento
Art. 6 -
Definizioni
Art.7 -
Ambito di applicazione
Art.8 -
Esclusioni
Titolo III - DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 9 -
Detenzione di animali
Art. 10 -
Maltrattamenti di animali
Art. 11 -
Cattura, detenzione e
commercio di fauna selvatica autoctona
Art. 12 -
Abbandono degli animali
Art. 13 –
Avvelenamento di animali
Art. 14 -
Attraversamento di animali,
barriere antiattraversamento e cartellonistica
Art. 15 -
Accesso degli animali sui
servizi di trasporto pubblico
Art. 16 -
Smarrimento, rinvenimento,
affido
Art. 17 -
Fuga, cattura, uccisione di
animali
Art. 18 -
Inumazione di animali
Art. 19 -
Pet Therapy
Titolo IV - UTILIZZO DI ANIMALI
PER ACCATTONAGGIO, SPETTACOLI, FIERE ED ALTRI INTRATTENIMENTI
Art. 20 -
Divieto di accattonaggio
con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati
Art. 21 -
Divieto di offrire
animali in premio, vincita, oppure omaggio
Art. 22 -
Esposizione di animali
Art. 23 -
Divieto di spettacoli e
intrattenimenti con l’utilizzo di animali
Titolo V - CANI
Art. 24 -
Attività motorie e
rapporti sociali
Art. 25 -
Divieto di detenzione a
catena
Art. 26 -
Dimensione dei recinti
Art. 27 -
Guinzaglio e museruola
Art. 28 -
Accesso a giardini
parchi e aree pubbliche, luoghi privati
Art. 29 -
Aree e percorsi
destinati ai cani
Art. 30 -
Accesso negli esercizi
pubblici
Art. 31 -
Raccolta deiezioni
Art. 32 -
Adozioni di cani e gatti
da canili e da privati cittadini, sterilizzazione
Titolo VI - GATTI
Art. 33 -
Definizione dei termini
usati nel presente titolo
Art. 34 -
Censimento, tutela e
cura delle colonie feline
Art. 35 -
Compiti dell’Azienda
Sanitaria
Art. 36 -
Cura delle colonie
feline da parte dei/delle gattari/e
Art. 37 -
Alimentazione dei gatti
Titolo VII - CAVALLI
Art. 38 -
Principi distintivi
Art. 39 -
Limitazioni all’uso del
cavallo
Titolo VIII - AVIFAUNA
Art. 40 -
Detenzione e tutela
dell’avifauna
Art. 41 -
Dimensioni gabbie
Art. 42 -
Divieti
Titolo IX - ANIMALI ACQUATICI
Art. 43 -
Detenzione di specie
animali acquatiche
Art. 44 -
Dimensioni e
caratteristiche degli acquari
Titolo X - PICCOLA FAUNA
Art. 45 - Tutela della piccola fauna
Titolo XI - ARTROPODI
Art. 46 - Tutela degli artropodi
Titolo XII - ANIMALI ESOTICI
Art. 47 - Tutela degli animali esotici
Titolo XIII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 48 -
Sanzioni
Art. 49 -
Vigilanza
Art. 50 -
Incompatibilità ed
abrogazione di norme
Titolo I – I PRINCIPI
Art. 1 – Profili istituzionali.
I l
Comune di Alessandria, ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei
Diritti degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978, presso la sede
dell’Unesco a Parigi, nell’ambito dei principi ed indirizzi fissati
dalle leggi nazionali e regionali:
-
promuove la cura e la
presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento
fondamentale e indispensabile dell'ambiente;
riconosce alle specie animali
non umane diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie
caratteristiche biologiche ed etologiche;
individua nella tutela degli
animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso
tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;
promuove e sostiene
iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi,
degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi
previste;
stabilisce che le modifiche
degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat,
a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
Porrà in essere tutte le
azioni necessarie a tutelare nelle opportune sedi l'equilibrio
ambientale del proprio territorio allorquando vengano accertati da
parte delle Autorità competenti danni ambientali, onde ottenere un
equo risarcimento da destinare alla bonifica, al miglioramento
dell'ambiente, al ripristino della flora danneggiata, alla cura o
reintroduzione della fauna colpita.
Al fine di favorire la corretta
convivenza fra uomo e animali il Comune di Alessandria ha istituito
l’Ufficio Tutela Animali a cui sono attribuite le funzioni di
informazione, sensibilizzazione ed educazione dei cittadini sulla
conoscenza e il rispetto degli animali e dell’ambiente, alla
conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici.
L’Ufficio Tutela Animali, in collaborazione con i Consigli di
Circoscrizione, promuove la protezione e il benessere degli animali,
divulga alla cittadinanza l’offerta dei servizi del Comune di
Alessandria nel settore della tutela e dell’assistenza degli animali.
L’Ufficio Tutela Animali, inoltre, promuove il coordinamento di tutti
gli Enti (Polizia Municipale, Servizio Veterinario dell’Azienda
Sanitaria, Forze dell’Ordine e Associazioni Animaliste) per la soluzione
dei problemi inerenti il benessere degli animali e per una migliore
interazione animale/uomo.
L’Ufficio Polizia Amministrativa del Comune di Alessandria cura la
gestione del canile sanitario, del canile rifugio e del gattile,
attraverso la stipulazione di idonee convenzioni.
ritorna
Art. 2 –
Valori etici e culturali .
Il Comune di Alessandria:
-
riconosce validità etica e
morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del
rispetto e della promozione di iniziative per la tutela delle specie
animali;
-
opera affinché sia promosso
nel sistema educativo dell’intera popolazione, e soprattutto in quello
rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della
corretta convivenza con gli stessi;
-
favorisce il rapporto
affettivo uomo-animale, con la consapevolezza dell’importante funzione
di sostegno psicologico e di compagnia che ne consegue;
-
valorizza la tradizione e la
cultura animalista della città e incoraggia forme espressive che
attengono al rispetto e alla difesa degli animali;
-
riconosce e rispetta la
cultura vegetariana (i vegetariani sono coloro che non mangiano
animali) e vegana (i vegani sono coloro che non mangiano né animali e
né prodotti di origine animale);
-
si impegna ad organizzare e
patrocinare eventi volti alla conoscenza delle motivazioni etiche e
scientifiche dell’opposizione alla sperimentazione animale
(vivisezione), nonché alla conoscenza e alla diffusione dei metodi
sostitutivi della stessa;
-
si avvale, per il
raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti, della
collaborazione delle Associazioni Animaliste, Protezionistiche ed
Ambientaliste anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni.
-
auspica nei metodi di
allevamento, il massimo rispetto nei confronti dell'animale
compatibilmente con i valori etici e culturali esplicitati nel
presente articolo.
-
auspica che, per quanto
riguarda la macellazione, vengano applicate metodologie il meno
cruente possibili, al fine di evitare inutili sofferenze all'animale.
ritorna
Art. 3 – Competenze.
-
Il
Sindaco, autorità sanitaria comunale, sulla base delle leggi vigenti,
assicura la tutela di tutte le specie animali che vivono stabilmente o
temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli
organi competenti anche sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e
l’abbandono degli stessi.
-
Al Sindaco, in base al D.P.R.
31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e
delle norme relative alla protezione degli animali, nonché
l’attuazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento
anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti applicativi.
-
La verifica della sussistenza
delle condizioni di tutela e di benessere degli animali previste dal
presente Regolamento dovranno essere espletate dalla Polizia
Municipale in stretto coordinamento con l’Ufficio Tutela Animali,
l’Ufficio Ambiente, l’Ufficio Polizia Amministrativa e le Associazioni
Animaliste. La collaborazione ed il coordinamento con il Servizio
Veterinario dell’A.S.L. 20, i Servizi socio-assistenziali e l’Ufficio
d’Igiene, dovranno essere stretti e rigorosi.
ritorna
Art. 4 – Tutela degli animali.
Il Comune di Alessandria:
-
in base alla L. 14 agosto
1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo”, alla L.R. 26 luglio 1993, n. 34 “Tutela e
controllo degli animali da affezione”, al D.P.G.R. 11 novembre 1993,
n. 4359 “Promulgazione: Regolamento recante i criteri per l’attuazione
della legge regionale”, ed alle modifiche legislative promulgate con
la legge 18 luglio 2004, n. 189 “Disposizioni concernenti il divieto
di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in
combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”, alla L.R.
n. 18 del 19 luglio 2004 come modificata dalla L.R. 4 luglio 2005, n.
9 “Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati
informatizzata - abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n.
20 (Istituzione dell’anagrafe canina)”, promuove e disciplina la
tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di
crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono;
-
opera, altresì, a diffondere
e promuovere l’informazione ai cittadini per quanto riguarda le
garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle normative vigenti e
le relative sanzioni penali e amministrative.
ritorna
Titolo II - OGGETTO, DEFINIZIONI, AMBITO DI
APPLICAZIONE E OBIETTIVI
Art. 5 –
Oggetto del regolamento .
-
Il
presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la
tutela dell’ambiente con particolare riguardo alla componente
faunistica, la tutela e il benessere degli animali, favorendone la
corretta convivenza con l’uomo.
ritorna
Art. 6 –
Definizioni .
-
La
definizione generica di animale, quando non esattamente specificata,
di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie di
animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n. 281, a tutte le
specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a
qualsiasi titolo, anche in stato di libertà e semilibertà e a tutte le
specie sinantrope e selvatiche.
ritorna
Art. 7 – Ambito di applicazione.
-
Le norme
di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che
si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio
del Comune di Alessandria.
ritorna
Art. 8 – Esclusioni.
Le norme di cui al presente
regolamento non si applicano:
-
alle attività economiche
inerenti l’allevamento di animali da reddito (bovini, equini, ecc.) o
ad esso connesse, con esclusione degli allevamenti di animali da
affezione;
-
alle attività di studio e
sperimentazione inerenti anche la vivisezione praticata dagli istituti
autorizzati in stretta ottemperanza delle legislazioni vigenti;
-
alle specie selvatiche di
vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche
disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti
l’esercizio della caccia e della pesca;
-
alla detenzione di volatili
ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai
sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
-
alle attività di
disinfestazione e derattizzazione.
ritorna
Titolo III – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 9 – Detenzione di animali.
Chi detiene un animale, a
qualsiasi titolo, dovrà:
-
averne cura e rispettare le
norme dettate per la sua tutela;
-
farlo visitare da un medico
veterinario ogni qualvolta lo stato di salute lo renda necessario;
-
accudirlo e alimentarlo
secondo la specie, classe d’età, sesso, stato fisiologico e la razza
alla quale appartiene;
-
garantire costantemente la
possibilità di soddisfare le sue fondamentali esigenze, relative alle
caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali;
-
assicurare la regolare
pulizia degli spazi di dimora dell’animale stesso.
ritorna
Art. 10 – Maltrattamento di
animali.
E’ vietato:
-
mettere in atto qualsiasi
maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e
che contrasti con le vigenti disposizioni.
-
tenere gli animali in spazi
angusti, privarli dell’acqua e del cibo necessario, o sottoporli a
rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
-
tenere cani ed altri animali
all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo. La cuccia, in particolare,
dovrà essere adeguata alle dimensioni dell’animale, sufficientemente
coibentata, non essere direttamente esposta a pioggia, neve, ecc., ed
avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed
essere rialzata da terra, e non posta in ambienti che possano
risultare nocivi per la salute dell’animale.
-
tenere animali in isolamento
e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato
di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro
specie.
-
tenere, permanentemente,
animali in terrazzi o balconi, per periodi di tempo e in spazi non
compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le loro
caratteristiche etologiche, isolarli in locali bui non arieggiati
(rimesse, cantine, box) oppure segregarli in contenitori o scatole,
anche se poste all’interno dell’appartamento.
-
separare cuccioli, di cani e
gatti, dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi
motivazioni certificate da un medico veterinario. L’eventuale
separazione deve avvenire in base alle norme prescritte dalle leggi in
vigore.
-
detenere permanentemente
animali in gabbia ad eccezione dei casi di trasporto e di ricovero per
cure, e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
-
addestrare animali ricorrendo
a violenze fisiche o psichiche, percosse, costrizione fisica in
ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli), che impediscono
all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
-
addestrare animali
appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le norme previste
dall’apposita normativa vigente in materia.
-
utilizzare ed addestrare
animali a scopo di scommesse e combattimenti.
-
colorare in qualsiasi modo
gli animali, eccetto con sistemi di marcaggio temporanei con metodi
incruenti e che non creino alterazioni comportamentali .
trasportare o detenere
animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei cofani posteriori delle
auto.
tenere animali in autoveicoli
in sosta, senza adeguato ricambio d’aria. L’apertura dei finestrini
dovrà, pertanto, essere minimo di 6 cm. su ambedue i lati. E' altresì
vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo, rimorchio o
altro mezzo di contenzione al sole dal mese di maggio al mese di
settembre incluso di ogni anno, è inoltre vietato lasciare gli animali
chiusi in automobile e/o rimorchi permanentemente anche se all'ombra e
con i finestrini aperti.
trasportare animali in
condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o
danni fisici anche temporanei. Gli appositi contenitori dovranno
consentire la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e
rigirarsi. Qualora il tempo di trasporto superi le due ore i
contenitori devono essere provvisti di idoneo strumento per
l'abbeveraggio.
condurre animali al
guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento (auto e moto). E’
consentito condurre animali se il conducente è a bordo di biciclette,
nei parchi e nelle aree verdi, a condizione di non sottoporre
l’animale a sforzo. In questo caso è d’obbligo l’uso della pettorina.
mantenere e/o stabulare
animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione
eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di
un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data di inizio e
fine del trattamento.
stabulare animali in gabbie
con la pavimentazione in rete. Tale precetto non si applica a quelle
gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie
piena o laddove la pavimentazione venga considerata soddisfacente per
assicurare il benessere degli animali.
non garantire agli animali,
detenuti a qualsiasi titolo, l’alternanza naturale del giorno e della
notte, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il
quale dovrà stabilirne la data di inizio e fine del trattamento.
utilizzare animali vivi per
alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia
possibile altro tipo di alimentazione, attestata da un medico
veterinario.
procurare in qualunque modo
menomazioni agli animali da compagnia per facilitarne la detenzione,
come la resezione dei denti e degli artigli; tagliare o modificare
code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del
dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la
devocalizzazione, ai sensi dell’art. 10 della Convenzione ETS n. 125
del Consiglio d’Europa per la protezione degli animali da compagnia.
l’uso e la detenzione di
collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di
collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere
l’animale all’obbedienza o per impedire l’abbaiare naturale.
utilizzare per i cani collari
a strangolo, museruole “stringibocca”, salvo speciali deroghe
certificate dal medico veterinario o da un educatore cinofilo iscritto
all’Albo regionale degli esperti di cui alla Deliberazione della
Giunta Regionale 3 settembre 2004, n. 847, che ne attesti la
necessità. Il certificato in originale dovrà prevedere il periodo di
utilizzo e dovrà sempre accompagnare l’animale.
l’uso, la detenzione e la
vendita di colle e tagliole per catturare mammiferi, rettili, anfibi
ed uccelli.
collocare tagliole, lacci e
reti, finalizzate alla cattura di animali selvatici o domestici.
utilizzare macchine per il
lavaggio o l’asciugatura di animali che non ne consentano la
respirazione esterna.
l’allevamento degli animali
al fine di ottenere pellicce.
Infierire sul corpo di un
animale morto o ucciso in quanto anch'esso deve essere trattato con
rispetto.
I detentori di animali esotici
e selvatici, che sono detenuti in cattività, devono riprodurre
possibilmente le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi
dove queste specie si trovano in natura per evitare stress psico-fisico,
e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
ritorna
Art. 11 – Cattura, detenzione e
commercio di fauna selvatica autoctona.
-
E’ vietato sul territorio
comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie
appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle
leggi vigenti che disciplinano l’esercizio della caccia, della pesca e
delle normative sanitarie.
-
Sono sottoposte a speciale
tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione,
tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui
adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse
risultano legate per la sopravvivenza. In particolare sono quindi
protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro
forme e tipologie.
-
La pulizia di fontane
pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi
d’acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, pesci, rettili o anfibi,
dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla
data d’inizio dei lavori al competente Ufficio Tutela Animali per i
necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.
ritorna
Art. 12 – Abbandono degli
animali.
-
E’ severamente vietato
abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che appartenenti
a specie selvatiche, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica,
in qualunque parte del territorio comuna e, compresi giardini, parchi
e qualsiasi tipologia di corpo idrico, fatte salve tutte le operazioni
di ripopolamento di selvaggina a carico dell’Amministrazione
Provinciale.
-
E’ fatta salva la liberazione
in ambienti adatti di individui, appartenenti alla specie di fauna
autoctona, provenienti da Centri di Recupero o Istituti Scientifici
autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
-
Chiunque sia stato sanzionato
per abbandono di un animale o per maltrattamento, non può detenere
animali a qualsiasi titolo.
ritorna
Art. 13 –
Avvelenamento di animali .
-
Su tutte le aree pubbliche
del territorio comunale, è proibito a chiunque, in osservanza alla
normativa vigente per l’esercizio della caccia ed alle relative
sanzioni e fatte salve le responsabilità penali, spargere, depositare,
liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate. Sono
escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono
essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in
alcun modo ad altre specie animali e con la pubblicizzazione delle
stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate.
-
Chiunque venga a conoscenza
di avvelenamenti o spargimenti di sostanze velenose dovrà segnalarlo
oltre che ai soggetti previsti dalla legge, all’Ufficio Tutela
Animali, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la
sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui
si sospetta l’utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si
sono verificati.
-
Il Sindaco, ai fini della
tutela della salute pubblica e dell’ambiente, determinerà proposte di
tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell’area
interessata e solleciterà la bonifica del terreno e/o luogo
interessato dall’avvelenamento, che dovrà essere segnalato con
apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.
ritorna
Art. 14 – Attraversamento di
animali, barriere antiattraversamento e cartellonistica.
-
Nei punti delle sedi stradali
dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali,
potranno essere installati, a cura degli uffici competenti degli
idonei rallentatori di traffico.
-
In dette zone dovrà essere
installata anche apposita cartellonistica per segnalare
l’attraversamento di animali, la quale dovrà indicare, con apposita
figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli
attraversamenti.
-
Nel caso in cui sia
richiesto, per le caratteristiche delle specie interessate
all’attraversamento, sarà necessario predisporre apposite barriere
antiattraversamento stradale per impedire l’accesso degli stessi sulla
carreggiata.
-
Ai fini dello sviluppo di una
maggiore e migliore conoscenza e rispetto delle esigenze biologiche la
presenza, anche temporanea, di animali in aree pubbliche quali
giardini, ville storiche, parchi deve essere segnalata dal Comune con
apposita cartellonistica, indicando specie, caratteristiche etologiche,
comportamenti umani da favorire o evitare ed eventuali divieti in
vigore.
ritorna
Art. 15 – Accesso degli animali
sui servizi di trasporto pubblico.
-
E’ consentito l’accesso degli
animali domestici su tutti i mezzi di trasporto pubblico, che operano
nel Comune di Alessandria, secondo le modalità e con i limiti di cui
al presente articolo.
L’animale dovrà, in ogni caso, essere accompagnato dal proprietario o
detentore a qualsiasi titolo. Per i cani è obbligatorio l’uso del
guinzaglio e quando previsto dalla normativa vigente della museruola;
per i gatti è obbligatorio il trasportino.
Il proprietario o detentore a
qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico,
dovrà posizionarsi in prossimità del conducente ed avere cura che gli
stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri
passeggeri o alla vettura.
Non potranno essere
trasportati sui mezzi di trasporto pubblico cani di grande taglia ed
animali appartenenti a specie selvatiche, ad eccezione di quelli
oggetto di primo soccorso.
Nel caso specifico del
trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la
facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di
rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola
taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono sempre ammessi al
trasporto.
Temporanei esoneri per le
previsioni del presente articolo possono essere concessi all’obbligo
della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche,
fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria, che indichi
il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli
Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la
responsabilità del proprietario e/o del detentore che adotterà gli
accorgimenti necessari.
ritorna
Art. 16 – Smarrimento,
rinvenimento, affido.
-
In caso di smarrimento di un
animale il detentore dovrà tempestivamente denunciarne la scomparsa
entro 48 ore alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio
Veterinario dell’A.S.L. 20.
-
Chiunque rinvenga animali
randagi vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo alla Polizia
Municipale che provvederà ad attivare gli operatori specificamente
autorizzati.
-
Chiunque rinvenga animali
feriti, sia domestici che selvatici, è tenuto a comunicare il loro
rinvenimento alla Polizia Municipale la quale provvederà ad attivare
gli organi competenti.
-
In caso di rinvenimento di un
animale, il cittadino, per quanto è possibile, può effettuare la messa
in sicurezza dell’animale stesso salvaguardando la propria incolumità.
Il primo soccorso può essere svolto solo da personale comunale, da
medici veterinari o da volontari qualificati delle associazioni che a
tal fine possono utilizzare mezzi o strutture proprie per di garantire
il buon esito dell’intervento.
-
Gli animali non possono
essere dati in adozione, anche temporanea, ceduti a qualsiasi titolo,
a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per
abbandono, maltrattamento, combattimento o uccisione di animali. Tale
dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.
ritorna
Art. 17 – Fuga, cattura,
uccisione di animali.
-
La fuga di un animale
pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata alle Forze
dell’Ordine a al Servizio Veterinario dell’A.S.L. competente per
territorio..
-
Qualora l’animale non possa
essere catturato con i normali metodi di contenimento, l’Azienda
Sanitaria Locale può richiedere l’intervento di operatori
specificamente autorizzati alla detenzione e all’utilizzo di strumenti
di narcosi a distanza. Solo quando è minacciata gravemente la pubblica
incolumità si dovrà procedere all’abbattimento dell’animale.
-
La soppressione degli animali
di proprietà, è consentita esclusivamente nei casi di grave malattia,
di incurabilità o di comprovata pericolosità, ed effettuata da un
veterinario con metodi eutanasici. Il proprietario dovrà trasmettere
il certificato di morte al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria
Locale, specificando le cause che hanno portato all’abbattimento
dell’animale.
-
La soppressione di cani e
gatti ospitati presso i canili municipali o convenzionati con il
Comune di Alessandria, potrà avvenire solo in casi di grave malattia,
di incurabilità o di comprovata pericolosità.
ritorna
Art. 18 – Inumazione di
animali.
1. Oltre all’incenerimento di
animali deceduti negli appositi impianti autorizzati, è consentito al
proprietario il sotterramento di animali da compagnia, in terreni
privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo
di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli
animali ai sensi del Regolamento CEE n. 1774/2002.
2. Il Comune di Alessandria può
concedere, anche ai sensi della normativa regionale vigente, appositi
terreni recintati, in comodato, finalizzati a diventare cimiteri per
cani, gatti ed altri animali.
ritorna
Art. 19 – Pet Therapy.
-
Il Comune di Alessandria
promuove, nel suo territorio, le attività di cura, riabilitazione ed
assistenza, con impiego di animali.
-
La cura e la salute degli
umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della
salute e dell’integrità degli animali. Tali attività potranno essere
condotte solo ed esclusivamente da persone che dimostrino di aver
conseguito titolo di studio confacente allo scopo.
-
Ai fini della corretta
attuazione dei programmi di attività e di terapie assistite con uso di
animali, è vietata l’utilizzazione di cuccioli di animali selvatici ed
esotici.
-
Tali attività dovranno
svolgersi comunque secondo i criteri, le tutele e le norme previste
dall’apposita normativa vigente in materia (D.P.C.M. 28.02.2003)
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Titolo IV – UTILIZZO DI ANIMALI
PER ACCATTONAGGIO, SPETTACOLI, FIERE ED ALTRI INTRATTATENIMENTI
Art. 20 – Divieto di accattonaggio con cuccioli o
animali non in buono stato di salute o maltrattati.
|
1.
2.
2.
3.
4. |
E’ considerato maltrattamento
detenere qualsiasi animale in condizioni climatiche e di postura tali da determinare disagio fisiologico,
biologico ed etologico.
E’ fatto assoluto divieto
utilizzare cuccioli, animali con cuccioli lattanti o cuccioli da
svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque
costretti in condizioni di maltrattamento, per la pratica
dell’accattonaggio.
bis – E' vietato detenere e
utilizzare animali come oggetto e richiamo per i passanti per la pratica dell'accattonaggio.
Consapevoli
dell’importanza di tutelare l’animale in quanto soggetto “debole” e
desiderando salvaguardare la relazione animale-uomo anche nei
casi di grave disagio sociale, le situazioni diverse dal comma 1., 2., e
2.bis, saranno, di volta in volta,
valutate dagli organi di vigilanza e dagli operatori zoolofili
certificati.
Gli animali
rinvenuti nelle circostanze vietate saranno confiscati a cura degli
organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso il
Canile convenzionato con questo Comune.
ritorna |
Art 21 - Divieto di offrire animali in premio, vincita,
oppure omaggio.
-
E’ fatto assoluto divieto su
tutto il territorio comunale utilizzare animali di qualsiasi specie come
richiamo del pubblico per esercizi commerciali,
mostre, circhi, fiere, sagre e feste popolari o religiose.
-
E’ fatto assoluto divieto di
offrire animali, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a
qualsiasi titolo.
-
La norma di cui al punto
precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all’Albo regionale del
volontariato nella sezione animali o ambiente) nell’ambito delle
iniziative a scopo di adozione.
-
Nei confronti dei soggetti che
contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta l’applicazione
della sanzione amministrativa di cui al
presente regolamento.
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Art. 22 – Esposizione di animali.
-
1. E’ fatto divieto agli esercizi
commerciali fissi di esporre al pubblico, per più di due ore
giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con
altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma
3).
-
2. Gli animali in esposizione,
detenuti all’interno o all’esterno dell’esercizio commerciale per il
tempo consentito, dovranno essere sempre riparati
dal sole e dalle intemperie, e protetti da rumori molesti o troppo
forti, oltre ad essere provvisti di acqua e cibo.
-
3. L’esposizione di volatili
all’esterno o all’interno degli esercizi commerciali fissi deve essere
effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati
dal sole e dalle intemperie, e protetti da rumori molesti o troppo
forti, oltre ad essere provvisti di acqua e cibo e
siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 41 del presente
regolamento.
-
4. Le attività commerciali
ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l’esposizione di
animali, hanno l’obbligo di tenere gli stessi in
esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole,
dalle intemperie e da rumori molesti o
troppo forti, fornendo loro acqua e cibo necessari. Nel caso che
l’attività riguardi i volatili valgono anche
le disposizioni di cui al successivo art. 41 relativo alle dimensioni
delle gabbie.
-
5. Sono escluse le manifestazioni
zootecniche soggette al Regolamento di Polizia Veterinaria.
-
6. Sono vietate le mostre in cui
vengono esposti cuccioli di età inferiore ai sei mesi, ad esclusione
delle manifestazioni organizzate dall’ENCI
od organizzazioni ad essa collegate.
Nei confronti dei soggetti che
contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4 del presente
articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione
dell’attività per l’intera giornata, oltre all’applicazione della
sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
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Art. 23 – Divieto di spettacoli e intrattenimenti con
l’utilizzo di animali.
-
E’ vietato su tutto il
territorio comunale utilizzare animali, sia appartenenti a specie
domestiche che selvatiche, per il pubblico divertimento in
contrasto alla normativa vigente.
-
E’ vietata, altresì, qualsiasi
forma di addestramento di animali, finalizzata alle attività di cui al
presente articolo.
-
Per quanto concerne gli animali
di cui sopra, è consentito l’attendamento esclusivamente a circhi nel
rispetto dei requisiti prescritti dalla
Commissione Ministeriale CITES, istituita presso il Ministero
dell’Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000
“Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre
viaggianti”, emessa in ottemperanza della L.
426 del 9 dicembre 1998, sempre garantendo il benessere e il rispetto
delle norme fisiologiche ed etologiche.
-
L’autorizzazione di circhi
equestri o di mostre di animali è permessa solo a coloro che autodichiarano di non aver mai subito condanne per la
violazione alle norme vigenti in materia di tutela degli animali. Le autodichiarazioni che risulteranno
essere false comporteranno, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa, il ritiro
immediato di ogni autorizzazione o concessione rilasciata.
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Titolo V - CANI
Art. 24 - Attività motorie e rapporti sociali.
-
Chi detiene un cane, a
qualsiasi titolo, dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno,
l’opportuna attività motoria. I cani custoditi in
appartamento, in box o recinto con spazio all’aperto, devono poter
effettuare regolari uscite giornaliere. Tale
obbligo non sussiste nel caso in cui il recinto abbia una superficie di
almeno otto volte superiore a quella
minima richiesta dal successivo art. 26.
-
Il proprietario o il detentore
di almeno un cane custodito in abitazioni con giardino è obbligato a
segnalarne la presenza con almeno un cartello
ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell’ingresso.
-
Ogni canile o rifugio, pubblico
o privato, deve disporre di un’adeguata area di sgambamento per i cani,
da usare con regolarità per ogni cane
detenuto.
-
Al fine di tutelarne il
benessere, in deroga all’art. 12 del Regolamento di Polizia Urbana, è
consentito far abbeverare gli animali domestici o
attingere acqua, per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche.
-
Il detentore di un cane è
tenuto ad espletare, in base alla normativa vigente, tutte le pratiche
afferenti l'identificazione elettronica
dell'animale di affezione per costituire la banca dati informatizzata
(microchip).
-
I proprietari sono tenuti a
segnalare l'eventuale variazione di domicilio e/o proprietà e il decesso
del cane alla Polizia Municipale ed al Servizio
Veterinario dell'A.S.L. entro 15 giorni dall'evento.
-
Fatto salvo le varie ipotesi di
reato i cani a custodia di case, fabbricati o giardini prossimi
all'abitativo dovranno, durante il periodo
notturno, essere tenuti in modo da non arrecare disturbo alla quiete
pubblica.
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Art. 25 – Divieto di detenzione a catena.
-
E’ vietato detenere cani legati
a catena. E’ permesso per periodi di tempo non superiore ad otto ore
nell’arco della giornata, detenere i cani ad
una catena di almeno sei metri a scorrere su di un cavo aereo della
lunghezza di almeno cinque metri e di
altezza di due metri dal terreno. La catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
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Art. 26 – Dimensioni dei recinti.
-
Per i cani custoditi in recinto
e in box si dovranno rispettare la normativa vigente e le
caratteristiche biologiche ed etologiche dell'animale.
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Art. 27 – Guinzaglio e museruola.
-
I cani di proprietà, che
circolano nelle vie e in altri luoghi aperti, frequentati dal pubblico,
nonché nelle parti comuni degli edifici in condominio
sono condotti con guinzaglio, estensibile o non estensibile, o con museruola. I soggetti di indole
aggressiva sono condotti con entrambi i dispositivi.
-
Nei luoghi aperti, dove non
sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate, i
cani possono essere condotti senza guinzaglio e
senza museruola, sotto la responsabilità del proprietario o del
detentore.
-
I cani di indole aggressiva
sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
-
I cani possono essere tenuti
senza guinzaglio e senza museruola anche oltre i limiti dei luoghi
privati. Questi luoghi non devono essere aperti al
pubblico e devono essere opportunamente recintati in modo da non consentirne l’uscita sul luogo
pubblico. Fanno eccezione i cani usati per la caccia o da pastore,
quelli utilizzati dalle Forze dell’Ordine, dalle
Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità
naturali, quelli che partecipano a programmi
di Pet Therapy ed i cani guida per non vedenti.
-
Temporanei esoneri possono
essere concessi all’obbligo della museruola per i cani con particolari
condizioni anatomiche, fisiologiche o
patologiche su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale
esenzione e che sarà esibita a richiesta degli
organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la
responsabilità del proprietario o del detentore
che adotterà gli accorgimenti necessari.
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Art. 28 – Accesso a giardini parchi e aree pubbliche,
luoghi privati.
-
Ai cani muniti di guinzaglio,
estensibile o non estensibile, o museruola, accompagnati dal
proprietario o da altro detentore, è consentito
l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i
giardini e i parchi, ad eccezione di quelli dove sia
espressamente vietato mediante apposita segnaletica.
-
Nei luoghi aperti, dove non è
presente il pubblico e nelle aree appositamente attrezzate, i cani
possono essere condotti senza guinzaglio e senza
museruola sotto la responsabilità del proprietario o del detentore.
-
I cani di indole aggressiva
devono essere comunque condotti con guinzaglio e museruola.
-
E’ vietato l’accesso ai cani in
prossimità delle aree attrezzate e destinate ad aree giochi per bambini.
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Art. 29 – Aree e percorsi destinati ai cani.
-
Nell’ambito di giardini, parchi
ed aree verdi ad uso pubblico, possono essere individuati, mediante
appositi cartelli e delimitazioni, spazi
destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
-
Negli spazi a loro destinati, i
cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola sotto la responsabilità
degli accompagnatori purché non creino danni alle strutture presenti.
Nel caso di cani aggressivi, il
detentore dovrà aver cura che l’animale non determini danni nei
confronti dei propri simili.
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Art. 30 – Accesso negli esercizi pubblici.
-
I cani accompagnati dal
proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo, possono avere libero
accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del
presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio
del Comune dì Alessandria salvo quelli per cui è
previsto il divieto ai sensi delle norme esistenti.
-
I proprietari o i detentori a
qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici,
dovranno farlo usando il guinzaglio e quando
previsto dalla normativa vigente la museruola, avendo inoltre cura che
non sporchino e creino disturbo o
danno alcuno. Sarà discrezione dell’esercente derogare, per gli animali
di piccola taglia, a quanto disposto dal
presente comma. Temporanei esoneri possono essere concessi all’obbligo
della museruola per i cani con
particolari condizioni anatomiche fisiologiche o patologiche su
certificazione veterinaria che indichi il periodo
di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli organi di
controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto
la responsabilità del proprietario o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.
-
E’ concessa la facoltà di non
ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che espongono
il divieto di ingresso degli animali in modo
tale da informare il pubblico.
ritorna
Art. 31 – Raccolta deiezioni.
-
I proprietari o i detentori a
qualsiasi titolo degli animali, hanno l’obbligo di raccogliere gli
escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico,
in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
-
L’obbligo di cui al presente
articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via,
piazza, giardino o altro) dell’intero territorio
comunale.
-
E’ vietato lasciare defecare i
cani in prossimità delle aree attrezzate per il gioco dei bambini.
-
I proprietari e/o i detentori
di cani, con l’esclusione di animali guida per non vedenti e da essi accompagnati, che si trovano su area pubblica o
di uso pubblico, hanno l’obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito
strumento per un’igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti
da questi ultimi, al fine di ripristinare
l’igiene del luogo.
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Art. 32 – Adozioni di cani e gatti da canili e da
privati cittadini - sterilizzazione.
-
Gli affidi temporanei e le
adozioni di cani e gatti, qualora non avvengano tra privati cittadini,
possono essere effettuati esclusivamente presso
il canile comunale, il canile rifugio e il gattile comunale, o con
garante una Associazione animalista
riconosciuta.
La pratica della sterilizzazione di cani e gatti
deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini.
ritorna
Titolo VI - GATTI
Art. 33 - Definizione dei termini usati nel presente
titolo.
-
Per “gatto libero” s’intende un
animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
-
Per “colonia felina” s’intende
un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano
abitualmente lo stesso luogo.
-
La persona che si occupa della
cura e del sostentamento delle colonie di gatti è denominata “gattaro” o “gattara”.
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Art. 34 – Censimento, tutela e cura delle colonie
feline.
-
La Regione Piemonte con L. R. 34/93 – art. 12, riconosce al Comune la
funzione di tutela e cura delle colonie feline presenti nel proprio
territorio in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’ASL 20 e
con le Associazioni animaliste.
-
L’esatta conoscenza della
situazione territoriale – l’individuazione e l’identificazione
anagrafica –costituisce presupposto indispensabile per gli interventi
atti al razionale controllo della popolazione felina. Tali attività
sono alla base di un’azione mirata che oltre ad avere obiettivi di
tipo sanitario, assicura il benessere degli animali e la soddisfazione
delle persone interessate, a vario titolo, alla loro esistenza.
-
Gli obiettivi degli
interventi sono finalizzati alla:
•
tutela della
salute umana, prevenzione e controllo del rischio zoonosico/sanitario
derivante dalla presenza delle colonie feline;
•
tutela del
benessere animale nel rispetto delle etologie delle popolazioni
feline;
•
cura
dell’ambiente con controllo demografico delle popolazioni feline e dei
problemi igienico sanitariderivanti dalla loro presenza.
-
Le colonie feline che si
trovano all’interno del territorio comunale, sono localizzate e
censite, con i mezzi più opportuni, dall’Ufficio Tutela Animali del
Comune in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’ASL, le
Associazioni animaliste e i/le gattari/e. Tale censimento è
costantemente aggiornato sia riguardo al numero dei gatti, al sesso
degli esemplari e alle condizioni di salute.
-
E’ vietato a chiunque di
impedire l’attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi,
asportare o danneggiare gli oggetti per la
loro alimentazione, riparo e cura, salvo il rispetto di tutte le norme
igieniche e di convivenza civile. Nei condomini
la gestione delle colonie feline deve essere concordata con l’Amministratore condominiale, nelle proprietà
private l'alimentazione, il riparo e la cura dovranno essere autorizzate
dalla proprietà o da responsabili
delegati, finalizzando le azioni anche al benessere dell'animale.
-
Nelle aree interessate dalla
presenza di colonie feline, saranno apposti dagli Uffici competenti
appositi cartelli informativi e segnaletici della
presenza dei felini, anche con l’indicazione della normativa a loro
tutela.
-
Le colonie feline non possono
essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in
collaborazione con il competente Servizio Veterinario dell’A.S.L. 20 ed esclusivamente per comprovate
esigenze sanitarie riguardanti le persone o gli stessi animali, o per motivazioni di interesse pubblico.
ritorna
Art. 35 – Compiti dell’Azienda Sanitaria.
-
Il Servizio Veterinario
dell’Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune, ed in
base alla normativa vigente, alla
sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito, anche tramite gattari/e ed Associazioni animaliste,
all’interno della colonia di provenienza, provvedendo altresì alla
vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle
colonie stesse.
ritorna
Art. 36 – Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.
-
Il Comune riconosce l’attività
benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura
ed il sostentamento delle colonie di
gatti liberi e promuove periodici corsi di formazione in collaborazione
con il Servizio Veterinario dell’A.S.L.
20 e le Associazioni di volontariato animaliste.
-
Chi intende accudire una
colonia felina deve fare richiesta all’Ufficio Tutela Animali. In caso
di accettazione della domanda, verrà rilasciata
apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria.
-
Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura
dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i
gatti trovano cibo, rifugio e protezione.
-
La cattura dei gatti liberi per
la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e
o da personale appositamente incaricato
dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’A.S.L. 20.
-
Le colonie feline sono tutelate
dal Comune di Alessandria, che, nel caso di episodi di maltrattamenti,
si riserva la facoltà di procedere a querela
nei confronti dei responsabili, secondo quanto disposto dal codice penale.
ritorna
Art. 37 – Alimentazione dei gatti.
-
I/le gattari/e, per alimentare
i gatti, potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per
il prelievo di avanzi alimentari da destinare
all’alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere
successivamente istituite allo stesso scopo.
-
I/le gattari/e sono obbligati a
rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico e del decoro urbano
evitando la dispersione di alimenti,
provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati, ed
asportando dopo ogni pasto i contenitori
utilizzati per i cibi solidi ad esclusione di quelli dell’acqua.
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Titolo VII – CAVALLI
Art. 38 – Principi distintivi.
-
Il cavallo, destinato alla
trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all’attività ippica in
genere, non è ritenuto un mero strumento di trazione o
sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e
deve essere tutelato il suo benessere,
sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
-
Il cavallo non più idoneo per
servizio, per decisione del proprietario o per mancata idoneità
all’abilitazione, così come il cavallo utilizzato
per compagnia o attività sportiva, non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la
macellazione, pena la revoca della licenza al vetturino.
-
Gli equini che vivono
all’aperto, devono disporre di una struttura coperta, chiusa su almeno
tre lati, devono sempre avere a disposizione acqua
fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
-
E’ fatto assoluto divieto
tenere equini sempre legati in posta; in particolare i box dovranno
avere una misura minima di tre metri per tre metri.
-
Gli equini non dovranno essere
sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche e non dovranno essere
montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.
-
Gli equini adibiti ad attività
sportive o da diporto nei maneggi, devono essere sempre dissellati
quando non lavorano.
-
Il Comune si impegna ad
autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel
caso in cui:
- la pista delle corse sia
costituita da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli
animali sul terreno che non potrà essere asfaltato o
cementato o in pavè;
- il percorso della gara sia
circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il
danno agli animali in caso di caduta, nonché
per garantire la sicurezza delle persone che assistono;
- il Servizio Veterinario dell’A.S.L.
20 verifica lo stato di salute e l’identità degli animali.
-
E' vietato accorciare il fusto
della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli,
impiegare ferrature dannose e fissare pesi
alla regione degli zoccoli.
ritorna
Art. 39 – Limitazioni all’uso del cavallo.
-
L’utilizzo dei cavalli a fini
espositivi, sportivi e di trasporto sarà valutato di volta in volta dai
Servizi competenti.
ritorna
Titolo VIII – AVIFAUNA
Art. 40 – Detenzione e tutela dell’avifauna.
-
Per gli uccelli detenuti in
gabbie, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche
sfavorevoli ed i contenitori dell’acqua e del cibo
all’interno della gabbia dovranno sempre essere riforniti.
-
Al fine di contenere
l’incremento delle colonie dei colombi Columbia livia domestica, per
salvaguardarne la salute, per tutelare l’aspetto
igienico sanitario ed il decoro urbano e per perseguire l’equilibrio
dell’ecosistema:
- è fatto divieto su tutto il
territorio comunale somministrare in modo sistematico alimenti ai
colombi allo stato libero;
- è fatto obbligo ai proprietari
degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare
l’insediamento e la nidificazione dei colombi nel
rispetto del benessere degli animali. A tal fine può essere consultato
l’Ufficio Tutela Animali del Comune.
-
Le azioni di contenimento del
numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono
essere esercitate con metodi cruenti,
salvo quanto previsto dall’art. 638 del codice penale, e comunque si
deve sempre ottenere l’autorizzazione
dall’Ufficio Tutela Animali.
-
E’ vietato il rilascio in
ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad
eccezione di quelli curati dagli autorizzati Centri di
Recupero per animali selvatici.
-
Chiunque sia a conoscenza della
presenza di nidi o rifugi di uccelli di specie protette e sempre più
rarefatte, come le rondini, è tenuto a
segnalarlo all'Ufficio Tutela Animali, che provvede al loro censimento e
alla loro tutela.
-
Il Comune di Alessandria
difende e salvaguarda la fauna selvatica in generale favorendo la tutela
di quella stanziale e relativamente a quella
migratoria ne favorirà le migrazioni sollecitando la realizzazione o realizzando idonei passaggi o oasi
di sosta.
ritorna
Art. 41 – Dimensioni gabbie.
-
Al fine di garantire lo
svolgimento delle funzioni motorie ed il rispetto delle caratteristiche ecocomportamentali delle singole specie, sono
individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
- per uno, e fino a due esemplari
adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un
lato di tre, rispetto alla misura dell’apertura
alare del volatile più grande;
- per ogni esemplare in più le
suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
-
E’ obbligatorio posizionare
sulle voliere e sulle gabbie mantenute all’aperto una tettoia che copra
almeno la metà della parte superiore.
-
Le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito
del proprietario, purché non superino le quattro
ore, o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie debitamente
certificate da un medico veterinario.
ritorna
Art. 42 – Divieti.
E’ fatto assoluto divieto:
-
1. lasciare permanentemente
all’aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e
subtropicali o migratrici;
-
2. amputare le ali o altri arti,
strappare, tagliare le penne salvo che per ragioni mediche e chirurgiche
e/o cause di forza maggiore, nel qual caso,
deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per
iscritto la motivazione da conservarsi a cura
del detentore dell’animale. Detto certificato segue l’animale in caso di cessione dello stesso ad altri;
-
3. mantenere i volatili legati al
trespolo;
-
4. distruggere, limitare
l’accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in
essere qualsiasi azione che possa direttamente od
indirettamente nuocere, anche momentaneamente, agli animali, che sono
nel nido o rifugio ed ai loro genitori;
-
5. danneggiare o distruggere i
nidi di uccelli nel periodo riproduttivo. In caso di restauro o
ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà
porre domanda di esecuzione della rimozione all’Ufficio Tutela Animali;
-
6. effettuare potature di siepi ed
alberi impiantati su suolo pubblico che danneggino o rimuovano nidi o
ricoveri utilizzati da uccelli o animali
nel periodo riproduttivo;
-
7. esporre volatili che
abitualmente vivono allo stato selvatico;
-
8. usare dissuasori acustici per
uccelli tranne quelli autorizzati dal sopraccitato Ufficio Comunale.
I divieti indicati nel presente
articolo non si applicano agli autorizzati centri di Recupero per
animali selvatici.
ritorna
TITOLO IX – ANIMALI ACQUATICI
Art. 43 – Detenzione di specie animali acquatiche.
-
Gli animali acquatici devono
essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche.
-
Il Comune di Alessandria,
relativamente alla fauna ittica metterà in atto tutto quanto possibile a
tutela della fauna autoctona; farà divieto di
realizzare sul proprio territorio opere che ostacolino la risalita dei
pesci, fatto salvo che vengano realizzate
contemporaneamente idonee rampe di risalita; il Comune tutelerà i propri
diritti naturalistici in tutte le sedi
affinché, laddove esistano sbarramenti sui fiumi che impediscano la
risalita delle specie ittiche migratorie sino al
proprio territorio, vengano realizzate a spese dei responsabili idonee
rampe di risalita.
ritorna
Art. 44 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari.
-
Il volume dell’acquario non
deve essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle
lunghezze degli animali ospitati, ed in ogni caso
non deve mai avere una capienza inferiore a trenta litri d’acqua.
-
Gli acquari non devono avere
forma sferica o comunque pareti curve di materiale trasparente.
-
In ogni acquario devono essere
garantiti il ricambio, la depurazione e l’ossigenazione dell’acqua le
cui caratteristiche chimico-fisiche e
di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle
specie ospitate.
ritorna
Titolo X – PICCOLA FAUNA
Art. 45 – Tutela della piccola fauna.
-
In sintonia con i principi e le
norme contenute nella Convenzione di Berna del 19.09.1979 (recepita con L. 06.08.191 n. 503), nella Direttiva
Habitat Consiglio CEE 92/43 del 21.05.1992 (recepita con D.P.R. 08.09.1997 n. 357 e successive
integrazioni), nella legge n. 157/92, il Comune di Alessandria, tutela
le specie di piccola fauna di importanza
nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel
loro habitat naturale e durante le rotte di
migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
-
Le specie animali - le relative
ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o
europee occasionalmente presenti sul suolo
comunale – oggetto di tutela sono:
•
tutte le
specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
•
tutte le
specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
•
tutti i
mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157/92, il
topolino delle case, il ratto nero;
•
tutti i
crostacei di specie autoctone;
•
tutte le
popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di
invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.
E’ tutelato, inoltre, l’intero
popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere
chirotteri di specie autoctone.
Sono vietate l’uccisione, il
ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la
detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la
traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto,
fatte salve le deroghe per gli Enti di cui al
seguente comma 5.
Quanto indicato al precedente
punto 1., è esteso anche alle uova ed alle forme larvali delle medesime
specie animali elencate al precedente
punto 2.
Chiunque detenga, a qualsiasi
scopo e prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al
punto 2., è obbligato denunciarne il possesso entro 180 giorni
dall’entrata in vigore del presente regolamento
mediante comunicazione scritta da inviare all’Ufficio Tutela Animali.
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RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI
Art. 45 bis – Modalità di
detenzione e misure delle gabbie.
-
Conigli.
a) I materiali delle gabbie devono
essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di
spigoli o superfici che possano provocare
danni al coniglio stesso, non devono assolutamente essere usate le
gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve
essere coperto da uno strato di materiale assorbente e atossico.
b) E' vietato detenere conigli in
ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.
c) Sono vietate le gabbie chiuse
su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli
devono avere dimensioni adeguate alla normativa
vigente e rispettose del benessere dell'animale.
-
Furetti.
a) E' vietata la detenzione
permanente dei furetti in gabbia e deve essere loro garantito un numero
congruo di uscite giornaliere.
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Titolo XI – ARTROPODI
Art. 46 – Tutela degli artropodi.
-
Constatato che alcuni insetti
sono parte fondamentale dell’equilibrio ecologico del territorio, in
giardini e parchi, è particolarmente tutelata
la presenza di tutti gli animali invertebrati ad eccezione di
infestazioni nocive alle specie vegetali o animali. La
loro presenza va segnalata ai cittadini ed agli educatori affinché siano rispettati e venga rafforzata la
consapevolezza della loro importanza. A tal fine il Comune curerà con attenzione la preservazione delle
aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno
particolare necessità.
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Titolo XII – ANIMALI ESOTICI
Art. 47 – Tutela degli animali esotici.
-
Ai sensi della L.R. n. 43 del
28 ottobre 1986 “Norme sulla detenzione, l’allevamento ed il commercio
di animali esotici”, per animali esotici si
intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili ed anfibi facenti
parte della fauna selvatica esotica, viventi
stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori
dei Paesi di origine e dei quali non esistono
popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
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I possessori di animali esotici
sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al
Sindaco per il tramite del Servizio Veterinario
dell’Azienda Sanitaria.
-
La domanda deve essere
corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano
l’identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima
provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e
successive modificazioni ed integrazioni.
-
L’autorizzazione alla
detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo
possessore dell’animale.
-
La domanda di autorizzazione
alla detenzione, di cui al precedente comma, deve essere presentata dal
possessore entro otto giorni dal momento in
cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell’animale in stato
di cattività.
-
I possessori sono altresì
tenuti a denunciare al Sindaco, entro otto giorni, la morte o
l’alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
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L’allevamento per il commercio
ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di
apposita autorizzazione del Sindaco.
-
La domanda di autorizzazione
deve essere inoltrata al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria
competente per territorio.
-
L’autorizzazione è valida
esclusivamente per l’allevamento ed il commercio delle specie animali
indicate nella domanda.
-
In caso di cessazione
dell’attività, di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire
segnalazione al Sindaco entro 30 giorni.
-
Chi commercia animali esotici
appartenenti a specie minacciate di estinzione, è tenuto a dimostrarne,
a richiesta, la legittima provenienza ai sensi
della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed
integrazioni.
-
Le autorizzazioni sono
rilasciate dal Sindaco su istruttoria e parere favorevole del Servizio
Veterinario dell’Azienda Sanitaria, previo
nulla osta della Commissione Regionale di cui all’art. 6 della L.R.
vigente.
-
Nella fase istruttoria, spetta
al servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria accertare:
a) la conoscenza , da parte del
possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia
ed igiene, indispensabili per il corretto
governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla
detenzione, all’allevamento per il commercio
ed al commercio;
b) che i ricoveri e/o le aree
destinati agli animali possiedono requisiti strutturali ed
igienico-sanitari rapportati alle esigenze degli animali da
detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od
incidenti alle persone.
-
La detenzione, l’allevamento
ed il commercio di animali esotici senza apposita autorizzazione o in
condizioni diverse da quelle previste
all’atto dell’autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della
vigilanza veterinaria, comportano la revoca della
eventuale autorizzazione e l’emissione da parte del Sindaco, del
provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché
l’eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, presso un
idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima
Commissione.
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Titolo XIII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 48 – Sanzioni.
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Chiunque commette una
violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra
norma di legge è soggetto al pagamento di una somma
che va da €
50,00 ad
€
400,00 a
titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità
stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli stessi articoli
la sanzione è proporzionata anche in relazione
al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
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Chiunque commette una
violazione degli articoli 10, 11, 13, 21, 22, 23 del presente Regolamento,
che non sia già punita da altra norma di legge o
regolamento, è soggetto al pagamento di una somma che va da
€
200,00 a
€ 500,00, a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24
novembre 1981, n. 689. Per gli stessi
articoli la sanzione è proporzionata anche al numero di animali
coinvolti nelle violazioni.
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Nei casi previsti dalla
medesima legge n. 689/81, e fatte salve le fattispecie di rilevanza
penale, si procede, altresì, al sequestro ed alla
confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché ove
prescritto o comunque ritenuto necessario,
dell’animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono
effettuati secondo le procedure disposte dal
D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del
trasgressore e se individuato, del proprietario
responsabile in solido. L’animale sequestrato viene affidato in custodia
ad una apposita struttura di accoglienza
in possesso dei requisiti previsti dalla legge e previa convenzione. Dopo la confisca l’animale viene assegnato
alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque
ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell’animale.
-
La violazione compiuta
nell’esercizio di un’attività di allevamento, trasporto, addestramento e
simili, o comunque commerciale, subordinata
al rilascio di un’autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta
l’obbligo di sospensione dell’attività fino a che non venga rimossa l’inadempienza e la successiva
revoca del titolo abilitativi, qualora l’infrazione permanga oltre
trenta giorni dalla notifica del provvedimento
di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più
di due volte.
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Al fine di assicurare una
corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle Leggi e
di altri Regolamenti generali e locali,
relativi alla protezione degli animali, l’Ufficio competente per la
Tutela degli Animali, anche in collaborazione
con la Polizia Municipale provvede alla redazione ed alla diffusione
capillare con periodicità almeno annuale di
campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti,
ambulatori veterinari.
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Art. 49 – Vigilanza.
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Sono incaricati di far
rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia
Municipale e le Guardie Zoofile delle Associazioni
di volontariato, in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti nell’ambito delle attività di
Polizia Giudiziaria, nonché il Servizio Ispettivo Annonario
relativamente alla vigilanza delle attività
commerciali.
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La Polizia Municipale e le
Guardie Zoofile delle Associazioni di volontariato legalmente
riconosciute vigilano, ai sensi dell’art. 13, comma 3,
del Decreto Legislativo 30 dicembre 1982, n. 532, sulla protezione degli animali durante il trasporto.
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Il Comandante della Polizia
Municipale istituisce un apposito gruppo, che verrà appositamente e periodicamente aggiornato su
etologia e legislazione. Questo gruppo opererà in sinergia con l’Ufficio
Tutela Animali, il Servizio Veterinario
dell’A.S.L. 20, ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animaliste iscritte all’Albo
Regionale del Volontariato, sezioni ambiente e sanità, e le Onlus.
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Ai sensi delle Circolari del
Ministro della Sanità, il Comune esercita con le Guardie Zoofile delle
Associazioni di volontariato il controllo sul
divieto di uso di animali randagi per la sperimentazione.
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Art. 50 – Incompatibilità ed abrogazione di norme.
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Dalla data di entrata in vigore
del presente Regolamento, decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre
disposizioni comunali.
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