Regolamento Comunale

 

REGOLAMENTO

PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

INDICE

Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1 - Profili Istituzionali

Art. 2 - Valori etici e culturali

Art. 3 - Competenze

Art. 4 - Tutela degli animali

Titolo II - OGGETTO, DEFINIZIONI, AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI

Art. 5 - Oggetto del regolamento

Art. 6 - Definizioni

Art.7 - Ambito di applicazione

Art.8 - Esclusioni

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9 - Detenzione di animali

Art. 10 - Maltrattamenti di animali

Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

Art. 12 - Abbandono degli animali

Art. 13 – Avvelenamento di animali

Art. 14 - Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento e cartellonistica

Art. 15 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

Art. 16 - Smarrimento, rinvenimento, affido

Art. 17 - Fuga, cattura, uccisione di animali

Art. 18 - Inumazione di animali

Art. 19 - Pet Therapy

Titolo IV - UTILIZZO DI ANIMALI PER ACCATTONAGGIO, SPETTACOLI, FIERE ED ALTRI INTRATTENIMENTI

Art. 20 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati

Art. 21 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

Art. 22 - Esposizione di animali

Art. 23 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali

Titolo V - CANI

Art. 24 - Attività motorie e rapporti sociali

Art. 25 - Divieto di detenzione a catena

Art. 26 - Dimensione dei recinti

Art. 27 - Guinzaglio e museruola

Art. 28 - Accesso a giardini parchi e aree pubbliche, luoghi privati

Art. 29 - Aree e percorsi destinati ai cani

Art. 30 - Accesso negli esercizi pubblici

Art. 31 - Raccolta deiezioni

Art. 32 - Adozioni di cani e gatti da canili e da privati cittadini, sterilizzazione

Titolo VI - GATTI

Art. 33 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

Art. 34 - Censimento, tutela e cura delle colonie feline

Art. 35 - Compiti dell’Azienda Sanitaria

Art. 36 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e

Art. 37 - Alimentazione dei gatti

Titolo VII - CAVALLI

Art. 38 - Principi distintivi

Art. 39 - Limitazioni all’uso del cavallo

Titolo VIII - AVIFAUNA

Art. 40 - Detenzione e tutela dell’avifauna

Art. 41 - Dimensioni gabbie

Art. 42 - Divieti

Titolo IX - ANIMALI ACQUATICI

Art. 43 - Detenzione di specie animali acquatiche

Art. 44 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

Titolo X - PICCOLA FAUNA

Art. 45 - Tutela della piccola fauna

Titolo XI - ARTROPODI

Art. 46 - Tutela degli artropodi

Titolo XII - ANIMALI ESOTICI

Art. 47 - Tutela degli animali esotici

Titolo XIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 - Sanzioni

Art. 49 - Vigilanza

Art. 50 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Titolo I – I PRINCIPI

Art. 1 – Profili istituzionali.

Il Comune di Alessandria, ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978, presso la sede dell’Unesco a Parigi, nell’ambito dei principi ed indirizzi fissati dalle leggi nazionali e regionali:

  1. promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente;

  2. riconosce alle specie animali non umane diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche;

  3. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;

  4. promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste;

  5. stabilisce che le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat, a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

  6. Porrà in essere tutte le azioni necessarie a tutelare nelle opportune sedi l'equilibrio ambientale del proprio territorio allorquando vengano accertati da parte delle Autorità competenti danni ambientali, onde ottenere un equo risarcimento da destinare alla bonifica, al miglioramento dell'ambiente, al ripristino della flora danneggiata, alla cura o reintroduzione della fauna colpita.

Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali il Comune di Alessandria ha istituito l’Ufficio Tutela Animali a cui sono attribuite le funzioni di informazione, sensibilizzazione ed educazione dei cittadini sulla conoscenza e il rispetto degli animali e dell’ambiente, alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici.
L’Ufficio Tutela Animali, in collaborazione con i Consigli di Circoscrizione, promuove la protezione e il benessere degli animali, divulga alla cittadinanza l’offerta dei servizi del Comune di Alessandria nel settore della tutela e dell’assistenza degli animali.
L’Ufficio Tutela Animali, inoltre, promuove il coordinamento di tutti gli Enti (Polizia Municipale, Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria, Forze dell’Ordine e Associazioni Animaliste) per la soluzione dei problemi inerenti il benessere degli animali e per una migliore interazione animale/uomo.
L’Ufficio Polizia Amministrativa del Comune di Alessandria cura la gestione del canile sanitario, del canile rifugio e del gattile, attraverso la stipulazione di idonee convenzioni.

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Art. 2 – Valori etici e culturali.

Il Comune di Alessandria:

  1. riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la tutela delle specie animali;

  2. opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell’intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi;

  3. favorisce il rapporto affettivo uomo-animale, con la consapevolezza dell’importante funzione di sostegno psicologico e di compagnia che ne consegue;

  4. valorizza la tradizione e la cultura animalista della città e incoraggia forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali;

  5. riconosce e rispetta la cultura vegetariana (i vegetariani sono coloro che non mangiano animali) e vegana (i vegani sono coloro che non mangiano né animali e né prodotti di origine animale);

  6. si impegna ad organizzare e patrocinare eventi volti alla conoscenza delle motivazioni etiche e scientifiche dell’opposizione alla sperimentazione animale (vivisezione), nonché alla conoscenza e alla diffusione dei metodi sostitutivi della stessa;

  7. si avvale, per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti, della collaborazione delle Associazioni Animaliste, Protezionistiche ed Ambientaliste anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni.

  8. auspica nei metodi di allevamento, il massimo rispetto nei confronti dell'animale compatibilmente con i valori etici e culturali esplicitati nel presente articolo.

  9. auspica che, per quanto riguarda la macellazione, vengano applicate metodologie il meno cruente possibili, al fine di evitare inutili sofferenze all'animale.

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Art. 3 – Competenze.

  1. Il Sindaco, autorità sanitaria comunale, sulla base delle leggi vigenti, assicura la tutela di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti anche sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l’abbandono degli stessi.

  2. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l’attuazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti applicativi.

  3. La verifica della sussistenza delle condizioni di tutela e di benessere degli animali previste dal presente Regolamento dovranno essere espletate dalla Polizia Municipale in stretto coordinamento con l’Ufficio Tutela Animali, l’Ufficio Ambiente, l’Ufficio Polizia Amministrativa e le Associazioni Animaliste. La collaborazione ed il coordinamento con il Servizio Veterinario dell’A.S.L. 20, i Servizi socio-assistenziali e l’Ufficio d’Igiene, dovranno essere stretti e rigorosi.

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Art. 4 – Tutela degli animali.

Il Comune di Alessandria:

  1. in base alla L. 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, alla L.R. 26 luglio 1993, n. 34 “Tutela e controllo degli animali da affezione”, al D.P.G.R. 11 novembre 1993, n. 4359 “Promulgazione: Regolamento recante i criteri per l’attuazione della legge regionale”, ed alle modifiche legislative promulgate con la legge 18 luglio 2004, n. 189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”, alla L.R. n. 18 del 19 luglio 2004 come modificata dalla L.R. 4 luglio 2005, n. 9 “Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata - abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell’anagrafe canina)”, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono;

  2. opera, altresì, a diffondere e promuovere l’informazione ai cittadini per quanto riguarda le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle normative vigenti e le relative sanzioni penali e amministrative.

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Titolo II - OGGETTO, DEFINIZIONI, AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI

Art. 5 – Oggetto del regolamento.

  1. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela dell’ambiente con particolare riguardo alla componente faunistica, la tutela e il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l’uomo.

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Art. 6 – Definizioni.

  1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n. 281, a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà e semilibertà e a tutte le specie sinantrope e selvatiche.

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Art. 7 – Ambito di applicazione.

  1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune di Alessandria.

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Art. 8 – Esclusioni.

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

  1. alle attività economiche inerenti l’allevamento di animali da reddito (bovini, equini, ecc.) o ad esso connesse, con esclusione degli allevamenti di animali da affezione;

  2. alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione praticata dagli istituti autorizzati in stretta ottemperanza delle legislazioni vigenti;

  3. alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l’esercizio della caccia e della pesca;

  4. alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;

  5. alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

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Titolo III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9 – Detenzione di animali.

Chi detiene un animale, a qualsiasi titolo, dovrà:

  1. averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela;

  2. farlo visitare da un medico veterinario ogni qualvolta lo stato di salute lo renda necessario;

  3. accudirlo e alimentarlo secondo la specie, classe d’età, sesso, stato fisiologico e la razza alla quale appartiene;

  4. garantire costantemente la possibilità di soddisfare le sue fondamentali esigenze, relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali;

  5. assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell’animale stesso.

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Art. 10 – Maltrattamento di animali.

E’ vietato:

  1. mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.

  2. tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell’acqua e del cibo necessario, o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

  3. tenere cani ed altri animali all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo. La cuccia, in particolare, dovrà essere adeguata alle dimensioni dell’animale, sufficientemente coibentata, non essere direttamente esposta a pioggia, neve, ecc., ed avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell’animale.

  4. tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

  5. tenere, permanentemente, animali in terrazzi o balconi, per periodi di tempo e in spazi non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le loro caratteristiche etologiche, isolarli in locali bui non arieggiati (rimesse, cantine, box) oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all’interno dell’appartamento.

  6. separare cuccioli, di cani e gatti, dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario. L’eventuale separazione deve avvenire in base alle norme prescritte dalle leggi in vigore.

  7. detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione dei casi di trasporto e di ricovero per cure, e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.

  8. addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche o psichiche, percosse, costrizione fisica in ambienti inadatti  (angusti o poveri di stimoli), che impediscono all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

  9. addestrare animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le norme previste dall’apposita normativa vigente in materia.

  10. utilizzare ed addestrare animali a scopo di scommesse e combattimenti.

  11. colorare in qualsiasi modo gli animali, eccetto con sistemi di marcaggio temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali.

  12. trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei cofani posteriori delle auto.

  13. tenere animali in autoveicoli in sosta, senza adeguato ricambio d’aria. L’apertura dei finestrini dovrà, pertanto, essere minimo di 6 cm. su ambedue i lati. E' altresì vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo, rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di maggio al mese di settembre incluso di ogni anno, è inoltre vietato lasciare gli animali chiusi in automobile e/o rimorchi permanentemente anche se all'ombra e con i finestrini aperti.

  14. trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. Gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Qualora il tempo di trasporto superi le due ore i contenitori devono essere provvisti di idoneo strumento per l'abbeveraggio.

  15. condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento (auto e moto). E’ consentito condurre animali se il conducente è a bordo di biciclette, nei parchi e nelle aree verdi, a condizione di non sottoporre l’animale a sforzo. In questo caso è d’obbligo l’uso della pettorina.

  16. mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data di inizio e fine del trattamento.

  17. stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete. Tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena o laddove la pavimentazione venga considerata soddisfacente per assicurare il benessere degli animali.

  18. non garantire agli animali, detenuti a qualsiasi titolo, l’alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data di inizio e fine del trattamento.

  19. utilizzare animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione, attestata da un medico veterinario.

  20. procurare in qualunque modo menomazioni agli animali da compagnia per facilitarne la detenzione, come la resezione dei denti e degli artigli; tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione, ai sensi dell’art. 10 della Convenzione ETS n. 125 del Consiglio d’Europa per la protezione degli animali da compagnia.

  21. l’uso e la detenzione di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l’animale all’obbedienza o per impedire l’abbaiare naturale.

  22. utilizzare per i cani collari a strangolo, museruole “stringibocca”, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario o da un educatore cinofilo iscritto all’Albo regionale degli esperti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 3 settembre 2004, n. 847, che ne attesti la necessità. Il certificato in originale dovrà prevedere il periodo di utilizzo e dovrà sempre accompagnare l’animale.

  23. l’uso, la detenzione e la vendita di colle e tagliole per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.

  24. collocare tagliole, lacci e reti, finalizzate alla cattura di animali selvatici o domestici.

  25. utilizzare macchine per il lavaggio o l’asciugatura di animali che non ne consentano la respirazione esterna.

  26. l’allevamento degli animali al fine di ottenere pellicce.

  27. Infierire sul corpo di un animale morto o ucciso in quanto anch'esso deve essere trattato con rispetto.

I detentori di animali esotici e selvatici, che sono detenuti in cattività, devono riprodurre possibilmente le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi dove queste specie si trovano in natura per evitare stress psico-fisico, e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

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Art. 11 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

  1. E’ vietato sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l’esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

  2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza. In particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

  3. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d’acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, pesci, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d’inizio dei lavori al competente Ufficio Tutela Animali per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.

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Art. 12 – Abbandono degli animali.

  1. E’ severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che appartenenti a specie selvatiche, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comuna e, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, fatte salve tutte le operazioni di ripopolamento di selvaggina a carico dell’Amministrazione Provinciale.

  2. E’ fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui, appartenenti alla specie di fauna autoctona, provenienti da Centri di Recupero o Istituti Scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

  3. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento, non può detenere animali a qualsiasi titolo.

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Art. 13 – Avvelenamento di animali.

  1. Su tutte le aree pubbliche del territorio comunale, è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l’esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve le responsabilità penali, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con la pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate.

  2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimenti di sostanze velenose dovrà segnalarlo oltre che ai soggetti previsti dalla legge, all’Ufficio Tutela Animali, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l’utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

  3. Il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell’ambiente, determinerà proposte di tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell’area interessata e solleciterà la bonifica del terreno e/o luogo interessato dall’avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

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Art. 14 – Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento e cartellonistica.

  1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, potranno essere installati, a cura degli uffici competenti degli idonei rallentatori di traffico.

  2. In dette zone dovrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l’attraversamento di animali, la quale dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

  3. Nel caso in cui sia richiesto, per le caratteristiche delle specie interessate all’attraversamento, sarà necessario predisporre apposite barriere antiattraversamento stradale per impedire l’accesso degli stessi sulla carreggiata.

  4. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza e rispetto delle esigenze biologiche la presenza, anche temporanea, di animali in aree pubbliche quali giardini, ville storiche, parchi deve essere segnalata dal Comune con apposita cartellonistica, indicando specie, caratteristiche etologiche, comportamenti umani da favorire o evitare ed eventuali divieti in vigore.

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Art. 15 – Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

  1. E’ consentito l’accesso degli animali domestici su tutti i mezzi di trasporto pubblico, che operano nel Comune di Alessandria, secondo le modalità e con i limiti di cui al presente articolo.

  2. L’animale dovrà, in ogni caso, essere accompagnato dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo. Per i cani è obbligatorio l’uso del guinzaglio e quando previsto dalla normativa vigente della museruola; per i gatti è obbligatorio il trasportino.

  3. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico, dovrà posizionarsi in prossimità del conducente ed avere cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

  4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico cani di grande taglia ed animali appartenenti a specie selvatiche, ad eccezione di quelli oggetto di primo soccorso.

  5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono sempre ammessi al trasporto.

  6. Temporanei esoneri per le previsioni del presente articolo possono essere concessi all’obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria, che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e/o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

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Art. 16 – Smarrimento, rinvenimento, affido.

  1. In caso di smarrimento di un animale il detentore dovrà tempestivamente denunciarne la scomparsa entro 48 ore alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio Veterinario dell’A.S.L. 20.

  2. Chiunque rinvenga animali randagi vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo alla Polizia Municipale che provvederà ad attivare gli operatori specificamente autorizzati.

  3. Chiunque rinvenga animali feriti, sia domestici che selvatici, è tenuto a comunicare il loro rinvenimento alla Polizia Municipale la quale provvederà ad attivare gli organi competenti.

  4. In caso di rinvenimento di un animale, il cittadino, per quanto è possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell’animale stesso salvaguardando la propria incolumità. Il primo soccorso può essere svolto solo da personale comunale, da medici veterinari o da volontari qualificati delle associazioni che a tal fine possono utilizzare mezzi o strutture proprie per di garantire il buon esito dell’intervento.

  5. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimento o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.

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Art. 17 – Fuga, cattura, uccisione di animali.

  1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata alle Forze dell’Ordine a al Servizio Veterinario dell’A.S.L. competente per territorio..

  2. Qualora l’animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l’Azienda Sanitaria Locale può richiedere l’intervento di operatori specificamente autorizzati alla detenzione e all’utilizzo di strumenti di narcosi a distanza. Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità si dovrà procedere all’abbattimento dell’animale.

  3. La soppressione degli animali di proprietà, è consentita esclusivamente nei casi di grave malattia, di incurabilità o di comprovata pericolosità, ed effettuata da un veterinario con metodi eutanasici. Il proprietario dovrà trasmettere il certificato di morte al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale, specificando le cause che hanno portato all’abbattimento dell’animale.

  4. La soppressione di cani e gatti ospitati presso i canili municipali o convenzionati con il Comune di Alessandria, potrà avvenire solo in casi di grave malattia, di incurabilità o di comprovata pericolosità.

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Art. 18 – Inumazione di animali.

1. Oltre all’incenerimento di animali deceduti negli appositi impianti autorizzati, è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n. 1774/2002.

2. Il Comune di Alessandria può concedere, anche ai sensi della normativa regionale vigente, appositi terreni recintati, in comodato, finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.

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Art. 19 – Pet Therapy.

  1. Il Comune di Alessandria promuove, nel suo territorio, le attività di cura, riabilitazione ed assistenza, con impiego di animali.

  2. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell’integrità degli animali. Tali attività potranno essere condotte solo ed esclusivamente da persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.

  3. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività e di terapie assistite con uso di animali, è vietata l’utilizzazione di cuccioli di animali selvatici ed esotici.

  4. Tali attività dovranno svolgersi comunque secondo i criteri, le tutele e le norme previste dall’apposita normativa vigente in materia (D.P.C.M. 28.02.2003)

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Titolo IV – UTILIZZO DI ANIMALI PER ACCATTONAGGIO, SPETTACOLI, FIERE ED ALTRI INTRATTATENIMENTI

Art. 20 – Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati.

1.

2.


2.

3.

 

4.

E’ considerato maltrattamento detenere qualsiasi animale in condizioni climatiche e di postura tali da determinare disagio fisiologico, biologico ed etologico.
E’ fatto assoluto divieto utilizzare cuccioli, animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in condizioni di maltrattamento, per la pratica dell’accattonaggio.
bis
– E' vietato detenere e utilizzare animali come oggetto e richiamo per i passanti per la pratica dell'accattonaggio.
Consapevoli dell’importanza di tutelare l’animale in quanto soggetto “debole” e desiderando salvaguardare la relazione animale-uomo anche nei casi di grave disagio sociale, le situazioni diverse dal comma 1., 2., e 2.bis, saranno, di volta in volta, valutate dagli organi di vigilanza e dagli operatori zoolofili certificati.
Gli animali rinvenuti nelle circostanze vietate saranno confiscati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso il Canile convenzionato con questo Comune.

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Art 21 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

  1. E’ fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale utilizzare animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre, circhi, fiere, sagre e feste popolari o religiose.

  2. E’ fatto assoluto divieto di offrire animali, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo.

  3. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all’Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell’ambito delle iniziative a scopo di adozione.

  4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

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Art. 22 – Esposizione di animali.

  1. 1. E’ fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, per più di due ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3).

  2. 2. Gli animali in esposizione, detenuti all’interno o all’esterno dell’esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole e dalle intemperie, e protetti da rumori molesti o troppo forti, oltre ad essere provvisti di acqua e cibo.

  3. 3. L’esposizione di volatili all’esterno o all’interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, e protetti da rumori molesti o troppo forti, oltre ad essere provvisti di acqua e cibo e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 41 del presente regolamento.

  4. 4. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l’esposizione di animali, hanno l’obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole, dalle intemperie e da rumori molesti o troppo forti, fornendo loro acqua e cibo necessari. Nel caso che l’attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 41 relativo alle dimensioni delle gabbie.

  5. 5. Sono escluse le manifestazioni zootecniche soggette al Regolamento di Polizia Veterinaria.

  6. 6. Sono vietate le mostre in cui vengono esposti cuccioli di età inferiore ai sei mesi, ad esclusione delle manifestazioni organizzate dall’ENCI od organizzazioni ad essa collegate.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell’attività per l’intera giornata, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

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Art. 23 – Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali.

  1. E’ vietato su tutto il territorio comunale utilizzare animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente.

  2. E’ vietata, altresì, qualsiasi forma di addestramento di animali, finalizzata alle attività di cui al presente articolo.

  3. Per quanto concerne gli animali di cui sopra, è consentito l’attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto dei requisiti prescritti dalla Commissione Ministeriale CITES, istituita presso il Ministero dell’Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000 “Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti”, emessa in ottemperanza della L. 426 del 9 dicembre 1998, sempre garantendo il benessere e il rispetto delle norme fisiologiche ed etologiche.

  4. L’autorizzazione di circhi equestri o di mostre di animali è permessa solo a coloro che autodichiarano di non aver mai subito condanne per la violazione alle norme vigenti in materia di tutela degli animali. Le autodichiarazioni che risulteranno essere false comporteranno, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa, il ritiro immediato di ogni autorizzazione o concessione rilasciata.

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Titolo V - CANI

Art. 24 - Attività motorie e rapporti sociali.

  1. Chi detiene un cane, a qualsiasi titolo, dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l’opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all’aperto, devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 26.

  2. Il proprietario o il detentore di almeno un cane custodito in abitazioni con giardino è obbligato a segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell’ingresso.

  3. Ogni canile o rifugio, pubblico o privato, deve disporre di un’adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.

  4. Al fine di tutelarne il benessere, in deroga all’art. 12 del Regolamento di Polizia Urbana, è consentito far abbeverare gli animali domestici o attingere acqua, per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche.

  5. Il detentore di un cane è tenuto ad espletare, in base alla normativa vigente, tutte le pratiche afferenti l'identificazione elettronica dell'animale di affezione per costituire la banca dati informatizzata (microchip).

  6. I proprietari sono tenuti a segnalare l'eventuale variazione di domicilio e/o proprietà e il decesso del cane alla Polizia Municipale ed al Servizio Veterinario dell'A.S.L. entro 15 giorni dall'evento.

  7. Fatto salvo le varie ipotesi di reato i cani a custodia di case, fabbricati o giardini prossimi all'abitativo dovranno, durante il periodo notturno, essere tenuti in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

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Art. 25 – Divieto di detenzione a catena.

  1. E’ vietato detenere cani legati a catena. E’ permesso per periodi di tempo non superiore ad otto ore nell’arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno sei metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno cinque metri e di altezza di due metri dal terreno. La catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

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Art. 26 – Dimensioni dei recinti.

  1. Per i cani custoditi in recinto e in box si dovranno rispettare la normativa vigente e le caratteristiche biologiche ed etologiche dell'animale.

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Art. 27 – Guinzaglio e museruola.

  1. I cani di proprietà, che circolano nelle vie e in altri luoghi aperti, frequentati dal pubblico, nonché nelle parti comuni degli edifici in condominio sono condotti con guinzaglio, estensibile o non estensibile, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con entrambi i dispositivi.

  2. Nei luoghi aperti, dove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola, sotto la responsabilità del proprietario o del detentore.

  3. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.

  4. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche oltre i limiti dei luoghi privati. Questi luoghi non devono essere aperti al pubblico e devono essere opportunamente recintati in modo da non consentirne l’uscita sul luogo pubblico. Fanno eccezione i cani usati per la caccia o da pastore, quelli utilizzati dalle Forze dell’Ordine, dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali, quelli che partecipano a programmi di Pet Therapy ed i cani guida per non vedenti.

  5. Temporanei esoneri possono essere concessi all’obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

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Art. 28 – Accesso a giardini parchi e aree pubbliche, luoghi privati.

  1. Ai cani muniti di guinzaglio, estensibile o non estensibile, o museruola, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato mediante apposita segnaletica.

  2. Nei luoghi aperti, dove non è presente il pubblico e nelle aree appositamente attrezzate, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario o del detentore.

  3. I cani di indole aggressiva devono essere comunque condotti con guinzaglio e museruola.

  4. E’ vietato l’accesso ai cani in prossimità delle aree attrezzate e destinate ad aree giochi per bambini.

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Art. 29 – Aree e percorsi destinati ai cani.

  1. Nell’ambito di giardini, parchi ed aree verdi ad uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.

  2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola sotto la responsabilità degli accompagnatori purché non creino danni alle strutture presenti. Nel caso di cani aggressivi, il detentore dovrà aver cura che l’animale non determini danni nei confronti dei propri simili.

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Art. 30 – Accesso negli esercizi pubblici.

  1. I cani accompagnati dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo, possono avere libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune dì Alessandria salvo quelli per cui è previsto il divieto ai sensi delle norme esistenti.

  2. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e quando previsto dalla normativa vigente la museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e creino disturbo o danno alcuno. Sarà discrezione dell’esercente derogare, per gli animali di piccola taglia, a quanto disposto dal presente comma. Temporanei esoneri possono essere concessi all’obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche fisiologiche o patologiche su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

  3. E’ concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che espongono il divieto di ingresso degli animali in modo tale da informare il pubblico.

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Art. 31 – Raccolta deiezioni.

  1. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l’obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

  2. L’obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell’intero territorio comunale.

  3. E’ vietato lasciare defecare i cani in prossimità delle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

  4. I proprietari e/o i detentori di cani, con l’esclusione di animali guida per non vedenti e da essi accompagnati, che si trovano su area pubblica o di uso pubblico, hanno l’obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per un’igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi, al fine di ripristinare l’igiene del luogo.

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Art. 32 – Adozioni di cani e gatti da canili e da privati cittadini - sterilizzazione.

  1. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti, qualora non avvengano tra privati cittadini, possono essere effettuati esclusivamente presso il canile comunale, il canile rifugio e il gattile comunale, o con garante una Associazione animalista riconosciuta.

  2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini.

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Titolo VI - GATTI

Art. 33 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

  1. Per “gatto libero” s’intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

  2. Per “colonia felina” s’intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

  3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti è denominata “gattaro” o “gattara”.

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Art. 34 – Censimento, tutela e cura delle colonie feline.

  1. La Regione Piemonte con L. R. 34/93 – art. 12, riconosce al Comune la funzione di tutela e cura delle colonie feline presenti nel proprio territorio in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’ASL 20 e con le Associazioni animaliste.

  2. L’esatta conoscenza della situazione territoriale – l’individuazione e l’identificazione anagrafica –costituisce presupposto indispensabile per gli interventi atti al razionale controllo della popolazione felina. Tali attività sono alla base di un’azione mirata che oltre ad avere obiettivi di tipo sanitario, assicura il benessere degli animali e la soddisfazione delle persone interessate, a vario titolo, alla loro esistenza.

  3. Gli obiettivi degli interventi sono finalizzati alla:
    tutela della salute umana, prevenzione e controllo del rischio zoonosico/sanitario derivante dalla  presenza delle colonie feline;
    tutela del benessere animale nel rispetto delle etologie delle popolazioni feline;
    cura dell’ambiente con controllo demografico delle popolazioni feline e dei problemi igienico sanitariderivanti dalla loro presenza.

  4. Le colonie feline che si trovano all’interno del territorio comunale, sono localizzate e censite, con i mezzi più opportuni, dall’Ufficio Tutela Animali del Comune in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’ASL, le Associazioni animaliste e i/le gattari/e. Tale censimento è costantemente aggiornato sia riguardo al numero dei gatti, al sesso degli esemplari e alle condizioni di salute.

  5. E’ vietato a chiunque di impedire l’attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti per la loro alimentazione, riparo e cura, salvo il rispetto di tutte le norme igieniche e di convivenza civile. Nei condomini la gestione delle colonie feline deve essere concordata con l’Amministratore condominiale, nelle proprietà private l'alimentazione, il riparo e la cura dovranno essere autorizzate dalla proprietà o da responsabili delegati, finalizzando le azioni anche al benessere dell'animale.

  6. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline, saranno apposti dagli Uffici competenti appositi cartelli informativi e segnaletici della presenza dei felini, anche con l’indicazione della normativa a loro tutela.

  7. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario dell’A.S.L. 20 ed esclusivamente per comprovate esigenze sanitarie riguardanti le persone o gli stessi animali, o per motivazioni di interesse pubblico.

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Art. 35 – Compiti dell’Azienda Sanitaria.

  1. Il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune, ed in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito, anche tramite gattari/e ed Associazioni animaliste, all’interno della colonia di provenienza, provvedendo altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

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Art. 36 – Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.

  1. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di formazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’A.S.L. 20 e le Associazioni di volontariato animaliste.

  2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta all’Ufficio Tutela Animali. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria.

  3. Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.

  4. La cattura dei gatti liberi per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’A.S.L. 20.

  5. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Alessandria, che, nel caso di episodi di maltrattamenti, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili, secondo quanto disposto dal codice penale.

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Art. 37 – Alimentazione dei gatti.

  1. I/le gattari/e, per alimentare i gatti, potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all’alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.

  2. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati, ed asportando dopo ogni pasto i contenitori utilizzati per i cibi solidi ad esclusione di quelli dell’acqua.

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Titolo VII – CAVALLI

Art. 38 – Principi distintivi.

  1. Il cavallo, destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all’attività ippica in genere, non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere, sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.

  2. Il cavallo non più idoneo per servizio, per decisione del proprietario o per mancata idoneità all’abilitazione, così come il cavallo utilizzato per compagnia o attività sportiva, non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione, pena la revoca della licenza al vetturino.

  3. Gli equini che vivono all’aperto, devono disporre di una struttura coperta, chiusa su almeno tre lati, devono sempre avere a disposizione acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

  4. E’ fatto assoluto divieto tenere equini sempre legati in posta; in particolare i box dovranno avere una misura minima di tre metri per tre metri.

  5. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.

  6. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi, devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

  7. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui:
    - la pista delle corse sia costituita da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno che non potrà essere asfaltato o cementato o in pavè;
    - il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono;
    - il Servizio Veterinario dell’A.S.L. 20 verifica lo stato di salute e l’identità degli animali.

  8. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

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Art. 39 – Limitazioni all’uso del cavallo.

  1. L’utilizzo dei cavalli a fini espositivi, sportivi e di trasporto sarà valutato di volta in volta dai Servizi competenti.

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Titolo VIII – AVIFAUNA

Art. 40 – Detenzione e tutela dell’avifauna.

  1. Per gli uccelli detenuti in gabbie, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell’acqua e del cibo all’interno della gabbia dovranno sempre essere riforniti.

  2. Al fine di contenere l’incremento delle colonie dei colombi Columbia livia domestica, per salvaguardarne la salute, per tutelare l’aspetto igienico sanitario ed il decoro urbano e per perseguire l’equilibrio dell’ecosistema:
    - è fatto divieto su tutto il territorio comunale somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero;
    - è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l’insediamento e la nidificazione dei colombi nel rispetto del benessere degli animali. A tal fine può essere consultato l’Ufficio Tutela Animali del Comune.

  3. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti, salvo quanto previsto dall’art. 638 del codice penale, e comunque si deve sempre ottenere l’autorizzazione dall’Ufficio Tutela Animali.

  4. E’ vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezione di quelli curati dagli autorizzati Centri di Recupero per animali selvatici.

  5. Chiunque sia a conoscenza della presenza di nidi o rifugi di uccelli di specie protette e sempre più rarefatte, come le rondini, è tenuto a segnalarlo all'Ufficio Tutela Animali, che provvede al loro censimento e alla loro tutela.

  6. Il Comune di Alessandria difende e salvaguarda la fauna selvatica in generale favorendo la tutela di quella stanziale e relativamente a quella migratoria ne favorirà le migrazioni sollecitando la realizzazione o realizzando idonei passaggi o oasi di sosta.

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Art. 41 – Dimensioni gabbie.

  1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie ed il rispetto delle caratteristiche ecocomportamentali delle singole specie, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
    - per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell’apertura alare del volatile più grande;
    - per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

  2. E’ obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all’aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

  3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, purché non superino le quattro ore, o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie debitamente certificate da un medico veterinario.

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Art. 42 – Divieti.

E’ fatto assoluto divieto:

  1. 1. lasciare permanentemente all’aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e subtropicali o migratrici;

  2. 2. amputare le ali o altri arti, strappare, tagliare le penne salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o cause di forza maggiore, nel qual caso, deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell’animale. Detto certificato segue l’animale in caso di cessione dello stesso ad altri;

  3. 3. mantenere i volatili legati al trespolo;

  4. 4. distruggere, limitare l’accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente nuocere, anche momentaneamente, agli animali, che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori;

  5. 5. danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della rimozione all’Ufficio Tutela Animali;

  6. 6. effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o animali nel periodo riproduttivo;

  7. 7. esporre volatili che abitualmente vivono allo stato selvatico;

  8. 8. usare dissuasori acustici per uccelli tranne quelli autorizzati dal sopraccitato Ufficio Comunale.

I divieti indicati nel presente articolo non si applicano agli autorizzati centri di Recupero per animali selvatici.

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TITOLO IX – ANIMALI ACQUATICI

Art. 43 – Detenzione di specie animali acquatiche.

  1. Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche.

  2. Il Comune di Alessandria, relativamente alla fauna ittica metterà in atto tutto quanto possibile a tutela della fauna autoctona; farà divieto di realizzare sul proprio territorio opere che ostacolino la risalita dei pesci, fatto salvo che vengano realizzate contemporaneamente idonee rampe di risalita; il Comune tutelerà i propri diritti naturalistici in tutte le sedi affinché, laddove esistano sbarramenti sui fiumi che impediscano la risalita delle specie ittiche migratorie sino al proprio territorio, vengano realizzate a spese dei responsabili idonee rampe di risalita.

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Art. 44 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

  1. Il volume dell’acquario non deve essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati, ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a trenta litri d’acqua.

  2. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque pareti curve di materiale trasparente.

  3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l’ossigenazione dell’acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

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Titolo X – PICCOLA FAUNA

Art. 45 – Tutela della piccola fauna.

  1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna del 19.09.1979 (recepita con L. 06.08.191 n. 503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 del 21.05.1992 (recepita con D.P.R. 08.09.1997 n. 357 e successive integrazioni), nella legge n. 157/92, il Comune di Alessandria, tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.

  2. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale – oggetto di tutela sono:
    tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
    tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
    tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157/92, il topolino delle case, il ratto nero;
    tutti i crostacei di specie autoctone;
    tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.
    E’ tutelato, inoltre, l’intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chirotteri di specie autoctone.

  3. Sono vietate l’uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto, fatte salve le deroghe per gli Enti di cui al seguente comma 5.

  4. Quanto indicato al precedente punto 1., è esteso anche alle uova ed alle forme larvali delle medesime specie animali elencate al precedente punto 2.

  5. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 2., è obbligato denunciarne il possesso entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento mediante comunicazione scritta da inviare all’Ufficio Tutela Animali.

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RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 45 bis – Modalità di detenzione e misure delle gabbie.

  1. Conigli.
    a) I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso, non devono assolutamente essere usate le gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale assorbente e atossico.
    b) E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.
    c) Sono vietate le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere dimensioni adeguate alla normativa vigente e rispettose del benessere dell'animale.

  2. Furetti.
    a) E' vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e deve essere loro garantito un numero congruo di uscite giornaliere.

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Titolo XI – ARTROPODI

Art. 46 – Tutela degli artropodi.

  1. Constatato che alcuni insetti sono parte fondamentale dell’equilibrio ecologico del territorio, in giardini e parchi, è particolarmente tutelata la presenza di tutti gli animali invertebrati ad eccezione di infestazioni nocive alle specie vegetali o animali. La loro presenza va segnalata ai cittadini ed agli educatori affinché siano rispettati e venga rafforzata la consapevolezza della loro importanza. A tal fine il Comune curerà con attenzione la preservazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno particolare necessità.

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Titolo XII – ANIMALI ESOTICI

Art. 47 – Tutela degli animali esotici.

  1. Ai sensi della L.R. n. 43 del 28 ottobre 1986 “Norme sulla detenzione, l’allevamento ed il commercio di animali esotici”, per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili ed anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.

  2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Sindaco per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria.

  3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano l’identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni ed integrazioni.

  4. L’autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell’animale.

  5. La domanda di autorizzazione alla detenzione, di cui al precedente comma, deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell’animale in stato di cattività.

  6. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Sindaco, entro otto giorni, la morte o l’alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.

  7. L’allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Sindaco.

  8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria competente per territorio.

  9. L’autorizzazione è valida esclusivamente per l’allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.

  10. In caso di cessazione dell’attività, di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Sindaco entro 30 giorni.

  11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione, è tenuto a dimostrarne, a richiesta, la legittima provenienza ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.

  12. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Sindaco su istruttoria e parere favorevole del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria, previo nulla osta della Commissione Regionale di cui all’art. 6 della L.R. vigente.

  13. Nella fase istruttoria, spetta al servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria accertare:
    a) la conoscenza , da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all’allevamento per il commercio ed al commercio;
    b) che i ricoveri e/o le aree destinati agli animali possiedono requisiti strutturali ed igienico-sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.

  14. La detenzione, l’allevamento ed il commercio di animali esotici senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all’atto dell’autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l’emissione da parte del Sindaco, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l’eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, presso un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima Commissione.

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Titolo XIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 – Sanzioni.

  1. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge è soggetto al pagamento di una somma che va da 50,00 ad 400,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.

  2. Chiunque commette una violazione degli articoli 10, 11, 13, 21, 22, 23 del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o regolamento, è soggetto al pagamento di una somma che va da 200,00 a 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche al numero di animali coinvolti nelle violazioni.

  3. Nei casi previsti dalla medesima legge n. 689/81, e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro ed alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché ove prescritto o comunque ritenuto necessario, dell’animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e se individuato, del proprietario responsabile in solido. L’animale sequestrato viene affidato in custodia ad una apposita struttura di accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalla legge e previa convenzione. Dopo la confisca l’animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell’animale.

  4. La violazione compiuta nell’esercizio di un’attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un’autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l’obbligo di sospensione dell’attività fino a che non venga rimossa l’inadempienza e la successiva revoca del titolo abilitativi, qualora l’infrazione permanga oltre trenta giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

  5. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle Leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l’Ufficio competente per la Tutela degli Animali, anche in collaborazione con la Polizia Municipale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

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Art. 49 – Vigilanza.

  1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e le Guardie Zoofile delle Associazioni di volontariato, in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti nell’ambito delle attività di Polizia Giudiziaria, nonché il Servizio Ispettivo Annonario relativamente alla vigilanza delle attività commerciali.

  2. La Polizia Municipale e le Guardie Zoofile delle Associazioni di volontariato legalmente riconosciute vigilano, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1982, n. 532, sulla protezione degli animali durante il trasporto.

  3. Il Comandante della Polizia Municipale istituisce un apposito gruppo, che verrà appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione. Questo gruppo opererà in sinergia con l’Ufficio Tutela Animali, il Servizio Veterinario dell’A.S.L. 20, ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animaliste iscritte all’Albo Regionale del Volontariato, sezioni ambiente e sanità, e le Onlus.

  4. Ai sensi delle Circolari del Ministro della Sanità, il Comune esercita con le Guardie Zoofile delle Associazioni di volontariato il controllo sul divieto di uso di animali randagi per la sperimentazione.

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Art. 50 – Incompatibilità ed abrogazione di norme.

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

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