CHI SIAMO
COSA FACCIAMO
COME TROVARCI
STATUTO

 

CHI SIAMO
L'A.T.A. è un'associazione senza fini di lucro, legalmente riconosciuta, che ha come obiettivo principale la difesa dei diritti degli animali. Fondata nel 1988 da un piccolo nucleo di ragazzi, l'A.T.A. può oggi contare su più di 850 soci e sulla collaborazione attiva di circa 40 volontari.
In questa fotografia ci siamo riuniti in occasione della festa per il terzo anniversario del nuovo rifugio Cascina Rosa (21/9/2002).

Ecco una fotografia del nostro canile (vista dalla strada statale).

Dal 27 settembre 1999 l'A.T.A., oltre ad essere iscritta al registro del volontariato, è dotata di personalità giuridica: una ulteriore garanzia di serietà ed indipendenza.

 

COSA FACCIAMO
L'attività dell'A.T.A. si svolge su più fronti:
- gestione del canile Cascina Rosa, che attualmente ospita più di 90 cani a cui si garantiscono un pasto quotidiano, l'igiene e le cure veterinarie necessarie, e tanto affetto in attesa di una migliore sistemazione;
- divulgazione della logica animalista attraverso la distribuzione di opuscoli informativi;
- organizzazione e partecipazione a varie manifestazioni ed incontri con il pubblico;
- consulenza su problematiche inerenti i diritti degli animali.


COME TROVARCI
L'A.T.A. ha sede in via Ghilini 73, ad Alessandria.
Puoi telefonarci allo 0131/441.836, il mercoledì dalle 17:00 alle 19:30, gli altri giorni risponde la segreteria telefonica.

 

STATUTO
ART.  1 Costituzione, denominazione e sede
ART.  2 Scopi e finalità
ART.  3 Risorse economiche
ART.  4 Membri dell'Associazione
ART.  5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

ART.  6 Doveri e diritti degli associati
ART.  7 Organi dell'Associazione
ART.  8 L'Assemblea
ART.  9 Il Comitato Direttivo
ART. 10 Il Presidente
ART. 11 Gratuità delle cariche associative
ART. 12 Norma finale
ART. 13 Rinvio

 

ART.  1 Costituzione, denominazione e sede

1.

E' costituita in Alessandria l'Associazione denominata Associazione per la Tutela degli Animali, senza fini di lucro, con sede in Alessandria, via Ghilini n. 73.

2.

La durata dell' associazione è fissata al 31 Dicembre 2020.

ART.  2

Scopi e finalità
1.

L'associazione, ispirandosi a principi di solidarietà tra esseri viventi, si prefigge come scopo la tutela e l'assistenza degli animali.

2.

In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell' intento di agire a favore della collettività, contribuendo ad eliminare il fenomeno del randagismo e la diffusione delle malattie, l'Associazione, a titolo esemplificativo e non tassativo, svolgerà le seguenti attività:

-

la propaganda zoofila, compresa la pubblicità di tutti i mezzi utili ad evitare un'eccessiva e dannosa riproduzione;

-

la gestione, sia in proprietà che in affitto, di "Rifugi" atti a ospitare animali rimasti senza protezione, sia prendendo in gestione "Rifugi" già esistenti, sia fondandone di nuovi;

-

l' assistenza e la cura degli animali bisognosi anche presso le abitazioni dove si trovano;

-

il collocamento degli animali raccolti;

-

il ricovero temporaneo di animali di proprietà di privati in caso di ferie o malattia del proprietario;

-

l' applicazione dell' eutanasia nei casi di sofferenze gravi senza speranza di guarigione nei limiti e nei modi previsti dalla legge;

-

la denuncia agli organi competenti di maltrattamenti, sevizie e simili episodi che venissero a conoscenza dell' Associazione.

3.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall' Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite fornite dai propri aderenti.
L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall' assemblea dei soci.

4.

L'Associazione opera esclusivamente sul territorio della regione Piemonte.

ART.  3

Risorse economiche

1.

L' associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a)

contributi degli aderenti;

b)

contributi privati;

c)

contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d)

contributi di organismi internazionali;

e)

donazioni e lasciti testamentari;

f)

rimborsi derivanti da convenzioni;

g)

entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2.

L'esercizio finanziario dell' Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile.

ART.  4

Membri dell' Associazione

1.

Il numero degli aderenti è illimitato.
Sono soci di diritto i soci fondatori. Possono diventare soci tutte le persone fisiche che condividono gli scopi di solidarietà e tutela di cui all'art. 2.

ART.  5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1.

L' ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Il Comitato direttivo delibera , a maggioranza semplice, sull'accettazione o reiezione della domanda. L'eventuale reiezione dovrà essere motivata.

2.

Il Comitato direttivo cura l' annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

3.

Il richiedente può ricorrere avverso la reiezione della domanda di ammissione in sede di assemblea annuale.

4.

La qualità di socio si perde:

a)

per recesso;

b)

per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi.

L'esclusione dei soci è deliberata, in presenza di gravi motivi, dal Comitato direttivo nei seguenti casi:

a)

per comportamento contrastante con gli scopi dell' Associazione;

b)

per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

5.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART.  6 Doveri e diritti degli associati

1.

I soci sono obbligati:

a)

ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b)

a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

c)

a versare annualmente la quota associativa.
2. I soci hanno diritto:

a)

a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b)

a partecipare all' Assemblea con diritto di voto;

c)

ad accedere alle cariche amministrative.

ART.  7 Organi dell'Associazione

1.

Sono organi dell' Associazione:

a)

l' Assemblea dei soci;

b)

il Comitato Direttivo;

c)

il Presidente;

d)

il Collegio dei Probiviri.

ART.  8 L'Assemblea

1.

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a cinque.

2.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l' attività dell'Associazione ed inoltre:

a)

approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;

b)

nomina i componenti del Comitato direttivo;

c)

nomina i componenti del Comitato dei probiviri;

d)

delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

e)

stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

f)

si esprime sui ricorsi contro la reiezione delle domande di ammissione di nuovi associati.

3.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso ne avvisi l'opportunità, o un decimo degli associati ne faccia richiesta motivata. L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Comitato direttivo in caso ne ravvisi la necessità oppure ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

4.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione con le maggioranze previste dal presente statuto anche in deroga all'art. 21 2°comma cod. civ..

5.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. Il Presidente dell'Assemblea provvede a nominare il segretario che si occupa della verbalizzazione della riunione. Al Presidente dell'Assemblea spettano i poteri e i compiti di direzione dell'adunanza.
La convocazione sarà effettuata mediante annuncio su uno dei giornali locali, pubblicato almeno otto giorni prima della data di riunione. In alternativa, su decisione del Comitato direttivo, la convocazione potrà anche avvenire con avviso scritto da recapitarsi entro lo stesso termine.

6.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

7.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei soci presenti.
L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di almeno un terzo dei soci e in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti; per la deliberazione riguardante lo svolgimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole, anche in seconda convocazione di almeno tre quarti dei soci.
Il voto avviene per alzata di mano.

ART.  9 Il Comitato Direttivo

1.

Il Comitato direttivo è formato da sette membri nominati dall'Assemblea dei soci.
Il primo Comitato direttivo è nominato con l'Atto costitutivo.
I membri del Comitato direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.

2.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico, l'Assemblea provvederà, alla prima riunione utile, alla sua sostituzione.
Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea entro tre mesi, la quale provvedere alla nomina dei membri mancanti.

3.

Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-presidente e un Segretario-cassiere.

4.

I compiti del Comitato sono:

a)

curare l'esecuzione delle deliberazioni dell' Assemblea;

b)

predisporre il bilancio conformemente agli obblighi previsti dalla normativa vigente;

c)

nominare il Presidente, il Vice-presidente ed il Segretario-cassiere;

d)

deliberare sulle domande di nuove adesioni;

e)

provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;

f)

nominare un Presidente Onorario, privo di diritto di voto scegliendolo tra coloro che abbiano particolarmente contribuito al perseguimento dei fini dell' Associazione.

5.

Il comitato direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

6.

Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7.

I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 10

Il Presidente

1.

Il Presidente, eletto dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell' Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente.

3.

Il presidente cura l' esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

ART. 11

Gratuità delle cariche associative

1.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2

ART. 12

Norma finale

1.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 13

Rinvio

1.

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.